SOPRAELEVAZIONE EDILIZIA

L’aggiunta di un corpo di fabbrica ad un edificio esistente, si configura come ampliamento o sopraelevazione, se avviene rispettivamente in orizzontale o in verticale.

Per sopraelevazione si intende quindi qualsiasi costruzione che si elevi al di sopra della linea di gronda di un preesistente fabbricato e che sviluppi effettivamente una nuova cubatura.

La sopraelevazione di un edificio rappresenta la definizione delle esigenze del committente in relazione alle caratteristiche fisiche ed urbanistiche dell’area oggetto di intervento (lotto edificabile) e dell’edificio esistente.

Le caratteristiche fisiche sono rappresentate dall’orografia dell’area, dalla forma, dalla presenza di elementi vincolanti, quali alberi, fossati, tralicci, sottoservizi, ecc, mentre le caratteristiche urbanistiche sono rappresentate dagli elementi normativi e limitativi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti per l’area di progetto, quali indice territoriale, indice di fabbricabilità fondiaria, distanze dai confini, altezze degli edifici, vincoli sulle destinazioni e, nel caso specifico delle sopraelevazioni, ovviamente bisogna considerare anche la superficie o la volumetria dell’edificio esistente, da sommare a quelle di intervento, per la verifica ed il rispetto degli standards urbanistici. A ciò vanno aggiunte le norme igienico-sanitarie, ambientali, di sicurezza, energetiche e soprattutto antisismiche e di tutela. L’inosservanza di tali obblighi comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Non costituiscono quindi sopraelevazione, tutte quelle realizzazioni al piano di copertura che, per definizione, non comportano aumento di altezza, come ad esempio gli impianti tecnologici quali impianto a pannelli solari o fotovoltaici, i parapetti di qualunque materiale, la realizzazione di cordolo sommitale, purché ciò non comporti un aumento del numero dei piani, la realizzazione con soluzioni strutturali leggere di manufatti tecnologici e strutture di contenimento per impianti quali extracorsa di ascensore, torrini di scale e ascensori, tralicci, ciminiere e vani tecnici ed infine la realizzazione con soluzioni strutturali leggere di pertinenze, dichiarate tali nel titolo abilitativo, e/o di opere accessorie che siano, di modeste dimensioni rispetto all’unità strutturale in esame.

Oltre ai casi di sopraelevazione di edifici esistenti sopra menzionati, la sopraelevazione può interessare anche un edificio in fase progettuale ed in tal caso trattasi di Variante in corso d’opera.

La sopraelevazione, sebbene rappresenti il prolungamento verticale di un edificio già esistente, possiede tutte le caratteristiche della nuova costruzione e come tale deve essere considerata, pertanto l’intervento edilizio si realizza mediante lo strumento urbanistico del PdC, solo in casi particolari si ricade nella disciplina del Piano Casa ed è realizzabile mediante DIA, a seconda della Regione di appartenenza e con incrementi in percentuale diversi a seconda della casistica.

La nostra prestazione professionale prevede il sopralluogo, il reperimento di tutta la documentazione necessaria allo sviluppo della pratica urbanistica, la progettazione architettonica compreso la redazione della relazione tecnica asseverata, l’ottenimento dei nullaosta relativi ai vari Enti di competenza e quanto altro necessario al protocollo dell’intera pratica presso l’ufficio tecnico del Comune di competenza territoriale. Se richiesto dalla committenza verranno fornite le prestazioni professionali di Direzione dei Lavori, di Sicurezza nel cantiere e Collaudatore.

Gli strumenti urbanistici che ci consentono la realizzazione una sopraelevazione sono il PdC e la DIA, da richiedere al Comune di riferimento.

Il tempo di elaborazione e consegna, varia a seconda della complessità delle opere da realizzare e soprattutto rispetto alla presenza o meno di vincoli di differente natura, per i quali è necessario richiedere le rispettive autorizzazioni e quindi si è costretti ad attendere le tempistiche dei vari Enti di competenza. Anche la documentazione dell’immobile, necessaria allo sviluppo della pratica amministrativa, in possesso del proprietario, contribuisce alla variazione temporale, pertanto le tempistiche verranno stabilite alla data del sopralluogo. Non è possibile stabilire a priori la durata dell’intero iter.