VARIANTE IN CORSO D’OPERA PER EDILIZIA PRIVATA

In tema di interventi edilizi e di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, assume notevole importanza la nozione delle VARIANTI al titolo abilitativo edilizio, che si rendono necessarie durante l’esecuzione dei lavori, per la scelta delle procedure da seguire.

Il testo unico in materia di edilizia, di cui al D.P.R. 380/2001, stabilisce un diverso regime autorizzativo e sanzionatorio per le variazioni, che vengono effettuate durante l’esecuzione dei lavori e, comunque, prima della chiusura dei lavori medesimi, classificandole in VARIANTI LEGGERE e VARIANTI ESSENZIALI.

Rientrano nella nozione di varianti leggere o minori, le varianti a Permessi di Costruire che:

  • Non incidono sui parametri urbanistici;

  • Non incidono sulle volumetrie;

  • Non modificano la destinazione d’uso;

  • Non cambiano la categoria edilizia;

  • Non alterano la sagoma dell’edificio;

  • Non violano le prescrizioni eventualmente contenute nel Permesso di Costruire.

Rientrano nella nozione di varianti essenziali, le varianti a Permessi di Costruire che:

  • Incidono sui parametri urbanistici;

  • Incidono sulle volumetrie;

  • Modificano la destinazione d’uso;

  • Cambiano la categoria edilizia;

  • Alterano la sagoma dell’edificio;

  • Violano le prescrizioni eventualmente contenute nel permesso di costruire.

Non costituiscono in alcun caso variazioni essenziali quelle che incidono sulle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

Le varianti leggere sono soggette al regime della comunicazione di inizio attività – CILA, della segnalazione certificata inizio attività - SCIA, ovvero alla denuncia di inizio attività - DIA, da presentarsi prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, presso l’ufficio Tecnico del Comune di competenza territoriale.

Un differente regime autorizzativo e sanzionatorio viene applicato per le varianti essenziali al Permesso di Costruire - PdC, realizzabili in corso d’opera, ma che devono comunque essere assentite prima della loro realizzazione, quindi mediante il rilascio di specifico titolo abilitativo.

Le istanze per la realizzazione di varianti essenziali sono da considerarsi sostanzialmente quali richieste di un nuovo ed autonomo Permesso di Costruire e sono quindi soggette a tutte le disposizioni vigenti al momento di richiesta, ovvero quando si comunica al Comune di modificare il progetto originario, in effetti trattasi di realizzazione di opera diversa, nelle sue caratteristiche essenziali, rispetto a quella originariamente assentita.

La nostra prestazione professionale prevede, il reperimento di tutta la documentazione necessaria allo sviluppo della pratica urbanistica, la progettazione architettonica compreso la redazione della relazione tecnica asseverata, l’ottenimento dei nullaosta relativi ai vari Enti di competenza e quanto altro necessario al protocollo dell’intera pratica presso l’ufficio tecnico del Comune di riferimento.

Il tempo di elaborazione e consegna, varia a seconda della complessità delle opere da realizzare e soprattutto rispetto alla presenza o meno di vincoli di differente natura, per i quali è necessario richiedere le rispettive autorizzazioni e quindi si è costretti ad attendere le tempistiche dei vari Enti di competenza. Anche la documentazione dell’immobile, necessaria allo sviluppo della pratica amministrativa, in possesso del proprietario, contribuisce alla variazione temporale.