NUOVA COSTRUZIONE EDILIZIA

Gli interventi di nuova costruzione sono così definiti dal Testo Unico dell’Edilizia D.P.R. 380/01, all’art.3, comma 1, lettera e quali interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti di detto comma e detto articolo. Sono comunque da considerarsi tali, la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6 dell’articolo sopra menzionato. Rimane quindi la necessità del rilascio del Permesso di Costruire, quando l’immobile da ricostruire ha una diversa volumetria, a prescindere dalla concorrente circostanza relativa al mutamento della destinazione d’uso.

Per nuova costruzione deve quindi intendersi non solo la ricostruzione su area libera, ma anche la modificazione del preesistente, tanto radicale da snaturare completamente la precedente consistenza e tale da determinare la produzione di un oggetto completamente diverso e nuovo in considerazione dell’entità delle modifiche o della variazione degli standards, oltre ad un progetto comportante aumento della volumetria complessiva dell’edificio a prescindere dall’entità di tale incremento.