PdC

Permesso di Costruire

Il PERMESSO di COSTRUIRE, disciplinato dagli articoli dal 10 al 20 del D.P.R. 380/01, costituisce un’autorizzazione amministrativa rilasciata direttamente dal Comune di competenza, che consente l’attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio:

  • Gli interventi di nuova costruzione;

  • Gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

  • Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti;

  • Limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, gli interventi che comportino mutamenti della destinazione d’uso e quelli che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

La richiesta di PdC si trasmette all’Ufficio Tecnico del Comune di competenza, obbligatoriamente firmata da un tecnico abilitato alla progettazione, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa, né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori siano conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti. Il PdC inoltre deve necessariamente contenere un progetto grafico rappresentante lo stato di fatto e la situazione futura ed una relazione tecnica dove si descrivono nel dettaglio tutte le opere da compiersi. Dalla pubblicazione nel giugno 2014 del Decreto Semplificazioni, è in vigore il Modello Unico Nazionale di PdC, adottato in tutte le Regioni, con l'applicazione di eventuali modifiche per adattarlo alle specificità locali.

Il Comune di competenza, ricevuta la richiesta di PdC, deve nominare entro dieci giorni il responsabile del procedimento il quale, nell’arco di massimo sessanta giorni, deve concludere l’istruttoria e una volta proposto il provvedimento, se l’esito è favorevole, ha trenta giorni di tempo per attuarlo. Trascorsi questi termini il PdC viene comunque rilasciato in virtù del silenzio-assenso.

Il termine massimo per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo e quello di ultimazione delle opere non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il Permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.

Prima dell’effettivo inizio dei lavori devono essere necessariamente nominate le due figure professionali del Direttore dei Lavori e del Collaudatore, necessarie all’espletamento dello strumento urbanistico PdC. Oltre alla figura professionale già presente del Progettista architettonico, risulta essere indispensabile la nomina di una quarta figura professionale che è quella del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione delle opere. Pertanto sarà il Direttore dei Lavori che comunicherà all’Ente di competenza l’effettivo inizio dei lavori, si preoccuperà che le opere vengano eseguite conformemente al progetto approvato e a regola d’arte e al termine degli stessi dovrà di nuovo comunicare all’ente competente che le opere sono ultimate consegnando il certificato di Collaudo Urbanistico. Prima del termine dei lavori il Collaudatore si preoccuperà di fornire il certificato di Collaudo Statico alla Direzione dei Lavori.

Trattasi di strumento urbanistico abbastanza complesso ed in quanto tale, subordinato all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e molto spesso anche secondaria o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio ed inoltre è sempre soggetto al pagamento di oneri concessori dovuti al costo di costruzione.

Naturalmente, se si realizzano interventi per i quali è necessario il PdC senza aver presentato la richiesta e quindi senza aver ottenuto l’autorizzazione di Permesso, si commette un abuso edilizio. Le sanzioni sono in tal caso commisurate all’illecito commesso e per regolarizzare le opere eseguite si utilizza un ulteriore strumento urbanistico noto come Permesso di Costruire in Sanatoria.

La nostra prestazione professionale prevede il sopralluogo, il reperimento di tutta la documentazione necessaria allo sviluppo della pratica urbanistica, la progettazione architettonica compreso la redazione della relazione tecnica asseverata, l’ottenimento dei nullaosta relativi ai vari Enti di competenza e quanto altro necessario al protocollo dell’intera pratica presso l’ufficio tecnico del Comune di riferimento. Se richiesto dalla committenza verranno fornite le prestazioni professionali di Direzione dei Lavori, di Sicurezza nel cantiere e Collaudatore.

Il tempo di elaborazione e consegna, oltre a quello di istruttoria della pratica che prevede minimo novanta giorni, varia a seconda della complessità delle opere da realizzare e soprattutto rispetto alla presenza o meno di vincoli di differente natura, per i quali è necessario richiedere le rispettive autorizzazioni e quindi si è costretti ad attendere le tempistiche dei vari Enti di competenza. Anche la documentazione dell’immobile, necessaria allo sviluppo della pratica amministrativa, in possesso del proprietario, contribuisce alla variazione temporale, pertanto le tempistiche verranno stabilite alla data del sopralluogo. Trattandosi comunque di uno strumento urbanistico abbastanza complesso non è possibile stabilire a priori la durata dell’intero iter.