DIA

Denuncia di Inizio Attività

La DIA è lo strumento urbanistico utilizzabile in alternativa al PdC - Permesso di Costruire, regolamentata dall’articolo 22, comma 3, lettere a/b/c del D.P.R. 380/01. Gli interventi ad essa soggetti sono così distinti:

a) Gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c del D.P.R. 380/01, cioè gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

b) Gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati, in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) Gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

La DIA si trasmette all’Ufficio Tecnico del comune di competenza o allo Sportello Unico dell’edilizia, obbligatoriamente firmata da un tecnico abilitato alla progettazione, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori siano conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti. La DIA inoltre deve necessariamente contenere un progetto grafico rappresentante lo stato di fatto e la situazione futura ed una relazione tecnica dove si descrivono nel dettaglio tutte le opere da compiersi. Dalla pubblicazione nel giugno 2014 del Decreto Semplificazioni, è in vigore il Modello Unico Nazionale di DIA, adottato in tutte le Regioni, con l'applicazione di eventuali modifiche per adattarlo alle specificità locali.

La DIA una volta presentata si ritiene approvata e decorsi trenta giorni dalla data di protocollazione si può dare inizio alle opere edilizie, fatta eccezione del caso in cui l’Ente competente richiede integrazioni o chiarimenti, nel lasso di tempo compreso nei trenta giorni successivi alla data di protocollazione. Il termine massimo di efficacia del titolo è di tre anni a partire dalla data di inizio lavori e di un anno dalla data di presentazione fino all’effettivo inizio delle opere. Prima dell’effettivo inizio dei lavori devono essere necessariamente nominate le due figure professionali del Direttore dei Lavori e del Collaudatore, necessarie all’espletamento dello strumento urbanistico DIA. Oltre alla figura professionale già presente del Progettista architettonico, quasi sempre risulta essere indispensabile la nomina di una quarta figura professionale che è quella del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione delle opere. Pertanto sarà il Direttore dei Lavori che comunicherà all’Ente di competenza l’effettivo inizio dei lavori, si preoccuperà che le opere vengano eseguite conformemente al progetto approvato e a regola d’arte e al termine degli stessi dovrà di nuovo comunicare all’ente competente che le opere sono ultimate consegnando il certificato di Collaudo Urbanistico. Prima del termine dei lavori il Collaudatore si preoccuperà di fornire il certificato di Collaudo Statico alla Direzione dei Lavori.

Trattasi di strumento urbanistico abbastanza complesso, più comunemente nota come Super DIA e quindi molto spesso soggetta al pagamento di oneri concessori.

Naturalmente, se si realizzano interventi per i quali è necessaria la DIA senza aver presentato la denuncia, se si realizzano opere in difformità da quanto previsto dal progetto o si eseguono opere per le quali sarebbe necessario un titolo diverso, si commette un abuso edilizio. Le sanzioni sono in tal caso commisurate all’illecito commesso, solo nel semplice caso in cui si siano realizzate le opere senza il relativo titolo autorizzativo, si può ricorrere all’accertamento di conformità e/o DIA in Sanatoria.

La nostra prestazione professionale prevede il sopralluogo, il reperimento di tutta la documentazione necessaria allo sviluppo della pratica urbanistica, la progettazione architettonica compreso la redazione della relazione tecnica asseverata, l’ottenimento dei nullaosta relativi ai vari Enti di competenza e quanto altro necessario al protocollo della pratica presso l’ufficio tecnico del comune di riferimento. Se richiesto dalla committenza verranno fornite le prestazioni professionali di Direzione dei Lavori, di Sicurezza nel cantiere e Collaudatore.

Il tempo di elaborazione e consegna varia a seconda della complessità delle opere da realizzare e soprattutto rispetto alla presenza o meno di vincoli di differente natura, per i quali è necessario richiedere le rispettive autorizzazioni e quindi si è costretti ad attendere le tempistiche dei vari Enti di competenza. Anche la documentazione dell’immobile, necessaria allo sviluppo della pratica amministrativa, in possesso del proprietario, contribuisce alla variazione temporale, pertanto le tempistiche verranno stabilite alla data del sopralluogo. Trattandosi comunque di uno strumento urbanistico abbastanza complesso non è possibile stabilire a priori la durata dell’intero iter.