PdC in SANATORIA

Permesso di Costruire in Sanatoria

Il PdC in Sanatoria è il titolo abilitativo corrispondente al procedimento amministrativo per regolarizzare l’esecuzione di opere edilizie effettuate in assenza di titolo abilitativo ovvero in difformità da esso. Il PdC in Sanatoria può essere richiesto ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/2001 nei seguenti casi:

  • Per opere eseguite in assenza di Permesso di Costruire o in totale difformità come dettato dagli Artt. 31 e 33 del D.P.R. 380/01;

  • Per opere eseguite in parziale difformità dal Permesso di Costruire come dettato dall’Art. 34 del D.P.R. 380/01.

Requisito fondamentale per la presentazione dell’istanza di SANATORIA, ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/2001, è che l’intervento-abuso effettuato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda di Sanatoria.

L’istanza di PdC in sanatoria si trasmette all’Ufficio Tecnico del Comune di competenza, obbligatoriamente firmata da un tecnico abilitato alla progettazione, che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, alle norme relative all’efficienza energetica ed alle norme igienico-sanitarie. La richiesta di PdC in Sanatoria inoltre, deve necessariamente contenere, un progetto grafico rappresentante lo stato di fatto, la situazione precedente/futura ed una relazione tecnica dove si descrivono nel dettaglio tutte le opere già realizzate o in fase di realizzazione.

A seguito di presentazione di richiesta del Permesso di Costruire in Sanatoria viene emesso un atto formale da parte dell’Amministrazione, la verifica della completezza e correttezza della pratica viene effettuata dal responsabile del procedimento.

L’ufficio competente pertanto comunica, entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza, il nominativo del responsabile del procedimento ed entro sessanta giorni, notifica l’avviso di avvenuto rilascio dell’istanza di SANATORIA. Qualora sia decorso tale termine senza che l’ufficio competente si pronunci sulla richiesta, la stessa è da intendersi rifiutata.

Nell’avviso di avvenuta emanazione del provvedimento da parte dell’ufficio tecnico del Comune competente, è indicato l’importo a titolo di oblazione da corrispondere, ovviamente trattasi di costi variabili in base all’intervento realizzato e contributo di costruzione in misura doppia rispetto al dovuto in regime ordinario.

La nostra prestazione professionale prevede il sopralluogo, il reperimento di tutta la documentazione necessaria allo sviluppo della pratica urbanistica, la progettazione architettonica compreso la redazione della relazione tecnica asseverata, l’ottenimento dei nullaosta relativi ai vari Enti di competenza e quanto altro necessario al protocollo dell’intera pratica presso l’ufficio tecnico del comune di riferimento.

Il tempo di elaborazione e consegna, varia a seconda della complessità delle opere realizzate e soprattutto rispetto alla presenza o meno di vincoli di differente natura, per i quali è necessario richiedere le rispettive autorizzazioni e quindi si è costretti ad attendere le tempistiche dei vari Enti di competenza. Anche la documentazione dell’immobile, necessaria allo sviluppo della pratica amministrativa, in possesso del proprietario, contribuisce alla variazione temporale, pertanto le tempistiche verranno stabilite alla data del sopralluogo. Trattandosi comunque di uno strumento urbanistico abbastanza complesso non è possibile stabilire a priori la durata dell’intero iter.