SCIA

Segnalazione Certificata di Inizio Attività

La SCIA è un titolo edilizio, al pari del Permesso di Costruire, applicabile solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente ed in tal caso, l’onere della verifica, viene trasferito dal Comune al privato, il quale attesta ed autocertifica, grazie al ricorso di un tecnico abilitato, l’esistenza di tutti i presupposti per realizzare l’intervento.

L’articolo 22 del D.P.R. 380/01 stabilisce che sono realizzabili mediante SCIA gli interventi non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 10, soggetti a Permesso di Costruire e all’articolo 6, di edilizia libera, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

Sono, altresì, realizzabili mediante SCIA le Varianti a Permessi di Costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, che non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e che non violano le eventuali prescrizioni contenute nel Permesso di Costruire.

In sintesi, mediante la Segnalazione Certificata Inizio Attività possono essere realizzati:

  • Interventi edilizi di manutenzione straordinaria quando si tratta di interventi che riguardano anche parti strutturali oppure aumento di unità immobiliari o ancora incremento dei parametri urbanistici, altrimenti se tali eccezioni non sussistono si ricade nel campo di applicazione CILA;

  • Interventi di restauro e risanamento conservativo;

  • Varianti al Permesso di Costruire.

La SCIA si trasmette all’Ufficio Tecnico del Comune di competenza o allo Sportello Unico dell’edilizia, obbligatoriamente firmata da un tecnico abilitato alla progettazione, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa, né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori siano conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. La SCIA inoltre deve necessariamente contenere un progetto grafico rappresentante lo stato di fatto e la situazione futura ed una relazione tecnica dove si descrivono nel dettaglio tutte le opere da compiersi. Dalla pubblicazione nel giugno 2014 del Decreto Semplificazioni, è in vigore il Modello Unico Nazionale di SCIA, adottato in tutte le Regioni, con l'applicazione di eventuali modifiche per adattarlo alle specificità locali.

Per non incorrere in sanzioni amministrative la Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere presentata prima dell’effettivo inizio dei lavori, in alternativa è possibile presentare una SCIA in Sanatoria.

La SCIA permette di iniziare i lavori il giorno stesso della presentazione in Comune, tuttavia l'amministrazione ha a disposizione 60 giorni per verificare la regolarità della segnalazione ed in caso di inadempienze, può provvedere all'interruzione dei lavori. Trascorso invece questo lasso di tempo l'amministrazione può intervenire solo in caso di pericolo di danni per il patrimonio culturale e artistico, per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica.

La nostra prestazione professionale prevede il sopralluogo, il rilievo e la restituzione in CAD dello stato di fatto, la redazione degli elaborati grafici con ante e post compreso inquadramento dell’intervento e stralci urbanistici, redazione di relazione tecnica asseverata, compilazione del modello unico e quanto altro si ritiene tecnicamente necessario per il protocollo della pratica presso il comune di competenza.

Il tempo di elaborazione e consegna varia a seconda della complessità delle opere da realizzare e soprattutto rispetto alla presenza o meno di vincoli di differente natura, per i quali è necessario richiedere le rispettive autorizzazioni e quindi si è costretti ad attendere le tempistiche dei vari Enti di competenza. Anche la documentazione dell’immobile, necessaria allo sviluppo della pratica amministrativa, in possesso del proprietario, contribuisce alla variazione temporale, pertanto le tempistiche verranno stabilite alla data del sopralluogo.