ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ e/o SANATORIA EDILIZIA ORDINARIA

L’ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ consente la regolarizzazione per i soli interventi abusivi condizionata alla sussistenza di determinati requisiti di legge.

La Sanatoria regolarizza quindi solo gli interventi che avrebbero ottenuto il relativo Permesso nell’ipotesi di loro richiesta sia all’epoca di abuso che ad oggi ed in quanto tale, si differenzia nettamente dal Condono Edilizio, che legittima invece interventi non assentibili in nessuna ipotesi dagli strumenti urbanistici e dai Piani Regolatori.

Con la legge sul primo Condono Edilizio viene istituita anche la “procedura operante a regime ordinario”, quindi fuori dai casi consentiti dai provvedimenti di natura straordinaria dei tre Condoni edilizi L. n. 47/85, L. n. 724/94 e L. n. 326/2003.

Tale procedura, in gergo detta “SANATORIA EDILIZIA”, in precedenza disciplinata dagli articoli 13 e 22 della L. 47/85, è ora normata dagli articoli 36 e 45 del D.P.R. 380/2001 ed in particolare deve attenersi alle seguenti condizioni necessarie ma non sufficienti:

  • Criterio I, doppia conformità agli strumenti urbanistici approvati:

A - Conformità agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati vigenti al momento di realizzazione dell’opera; 

B - Conformità agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati vigenti alla presentazione della domanda.

  • Criterio II: assenza contrasto con strumentazione urbanistica adottata:

A - Assenza di contrasto con strumenti urbanistici generali e di attuazione adottati al momento della realizzazione dell’opera;

B - Assenza di contrasto con strumenti urbanistici generali e di attuazione adottati al momento della presentazione della domanda.Tutti e quattro i criteri sopra citati devono essere soddisfatti, pena impossibilità di rilascio della Sanatoria Edilizia. E’ evidente che il solo rispetto di queste condizioni produce difficoltà non indifferenti e la mancanza di rispetto di un requisito, anche minoritario, preclude la regolarizzazione.

L’istanza di Accertamento di Conformità e/o Sanatoria Edilizia si trasmette all’Ufficio Tecnico del Comune di competenza territoriale, obbligatoriamente firmata da un tecnico abilitato alla progettazione, che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, alle norme relative all’efficienza energetica ed alle norme igienico-sanitarie. La richiesta inoltre, deve necessariamente contenere, un progetto grafico rappresentante lo stato di fatto, la situazione precedente/futura ed una relazione tecnica dove si descrivono nel dettaglio tutte le opere già realizzate o in fase di realizzazione.

A seguito di presentazione della richiesta di Sanatoria Edilizia viene emesso un atto formale da parte dell’Amministrazione, la verifica della completezza e correttezza della pratica viene effettuata dal responsabile del procedimento.

L’ufficio competente pertanto comunica, entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza, il nominativo del responsabile del procedimento ed entro sessanta giorni, notifica l’avviso di avvenuto rilascio dell’istanza di ACCERTAMENTO e/o SANATORIA. Qualora sia decorso tale termine senza che l’ufficio competente si pronunci sulla richiesta, la stessa è da intendersi rifiutata.

Nell’avviso di avvenuta emanazione del provvedimento da parte dell’ufficio tecnico del Comune competente, è indicato l’importo a titolo di oblazione da corrispondere, ovviamente trattasi di costi variabili in base all’intervento realizzato e contributo di costruzione in misura doppia rispetto al dovuto in regime ordinario.

La nostra prestazione professionale prevede il sopralluogo, il reperimento di tutta la documentazione necessaria allo sviluppo della pratica urbanistica, la progettazione architettonica compreso la redazione della relazione tecnica asseverata, l’ottenimento dei nullaosta relativi ai vari Enti di competenza e quanto altro necessario al protocollo dell’intera pratica presso l’ufficio tecnico del Comune di riferimento.

Lo strumento urbanistico che ci permette di legittimare questa tipologia di interventi abusivi è il PdC, da richiedere al Comune di riferimento, anche se in alcuni è lecito il ricorso alla DIA.

Il tempo di elaborazione e consegna, varia a seconda della complessità delle opere realizzate e soprattutto rispetto alla presenza o meno di vincoli di differente natura, per i quali è necessario richiedere le rispettive autorizzazioni e quindi si è costretti ad attendere le tempistiche dei vari Enti di competenza. Anche la documentazione dell’immobile, necessaria allo sviluppo della pratica amministrativa, in possesso del proprietario, contribuisce alla variazione temporale, pertanto le tempistiche verranno stabilite alla data del sopralluogo.