CONDONO EDILIZIO

Il CONDONO EDILIZIO ha natura straordinaria ed efficacia limitata nel tempo, poiché finalizzato alla legittimazione di determinati abusi, realizzati entro fasce temporali ed individuati dalla norma. Non è quindi un provvedimento automatico, piuttosto è un provvedimento sottoposto alla presentazione di specifica istanza.

Il Condono Edilizio legittima quindi tutti quegli interventi non assentibili, in nessuna ipotesi, dagli strumenti urbanistici e dai Piani Regolatori ed in quanto tale si differenzia nettamente dalla Sanatoria Edilizia e/o Accertamento di Conformità, che invece regolarizza solo gli interventi che avrebbero ottenuto il relativo Permesso di Costruire nell’ipotesi di loro richiesta sia all’epoca di abuso che ad oggi.

Il Condono edilizio, come già detto, è una legge speciale grazie alla quale i cittadini possono ottenere l’annullamento, totale o parziale, di una pena e come tale esso ha validità temporale limitata e va in deroga alla vigente normativa.

In Italia si sono succeduti tre Condoni Edilizi, rispettivamente disciplinati dalle leggi n. 47/1985, n. 724/1994 e n. 326/2003 così sintetizzati:

  • Primo Condono:

Legge n. 47 del 28.02.1985 – Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie. Con l’emanazione della legge n. 47/1985, è concesso per la prima volta in forma organica, di regolarizzare le posizioni degli abusi e dei rispettivi fabbricati e quindi conseguentemente di ammettere al Condono Edilizio tutti gli abusi realizzati fino al 01.10.1983.

  • Secondo Condono:

Legge n. 724 del 23.12.1994 – Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Vengono riaperti i termini della precedente Legge n. 47/1985, estesi agli abusi realizzati entro il 31.12.1993 anche se vengono introdotte alcune limitazioni.

  • Terzo Condono:

Legge n. 326 del 24.11.2003. Questo Condono trova la sua prima fonte normativa nell’Art. 32 del Decreto Legge n. 269 del 30.09.2003 ed in generale riguarda gli interventi edilizi che sono stati realizzati entro il 31.03.2003, in assenza o in difformità dal necessario titolo abilitativo.

L’ultimo condono ha quindi permesso di sanare abusi realizzati entro il 31 marzo 2003 con domanda presentata entro il 31 marzo 2004. Pertanto ad oggi non è più possibile chiedere alcun Condono Edilizio, è però possibile e doveroso concludere le richieste di condono presentate nei rispettivi anni di riferimento e mai concluse.

Nel caso del condono le sanzioni da corrispondere consistono non solo negli oneri concessori opportunamente incrementati da versare all’amministrazione comunale, ma anche in una oblazione da versare nelle casse dello Stato.

La nostra prestazione professionale prevede il sopralluogo presso l’immobile oggetto di condono, l’informazione circa il grado di istruttoria relativa alla domanda di Condono e, a mezzo delega da parte dell’intestatario, le indagini sullo stato di lavorazione, successivamente il reperimento di tutta la documentazione necessaria allo sviluppo della pratica e se necessari, il rilievo dell’immobile, la restituzione in cad e la redazione delle relazioni tecniche compreso l’ottenimento dei nullaosta relativi ai vari Enti di competenza e quanto altro necessario al protocollo di integrazione o al sollecito della pratica presso l’ufficio condoni del Comune di competenza territoriale. La prestazione si conclude con il rilascio del Permesso in Sanatoria da parte del Comune di riferimento.

Il tempo di elaborazione e consegna, varia a seconda della complessità delle opere realizzate, alla presenza o meno di vincoli di differente natura, per i quali è necessario richiedere le rispettive autorizzazioni e quindi si è costretti ad attendere le tempistiche dei vari Enti di competenza e soprattutto in base al grado di istruttoria della pratica e quindi allo stato di lavorazione della stessa. Anche la documentazione dell’immobile, necessaria allo sviluppo della pratica amministrativa, in possesso del proprietario, contribuisce alla variazione temporale, pertanto le tempistiche verranno stabilite alla data del sopralluogo.