Per qualsiasi progetto di opere, la cui esecuzione ricade in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, sussiste l’obbligo dei soggetti interessati di avviare un’istanza e sottoporre l’intervento a valutazione da parte dell’ente competente (Regione o Comune), affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e ne sia rilasciata la relativa autorizzazione. Da ciò consegue l’obbligo di astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non sia stata ottenuta l'autorizzazione.
L'autorizzazione paesaggistica costituisce un atto autonomo rispetto al Permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico - edilizio. Disciplinata dall'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004, l’autorizzazione paesaggistica è obbligatoria, per l’esecuzione di ogni tipo di intervento edilizio che possa arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
Il primo passo atto a stabilire se sussiste l’obbligo di procedere con l’istanza di autorizzazione paesaggistica è quello di verificare se gli interventi, per i quali si vuole procedere alla loro realizzazione, ricadono in aree soggette a tutela paesistica. Lo strumento urbanistico di riferimento per la verifica dei vincoli paesaggistici è il Piano Paesaggistico Regionale, all’interno del quale sono identificate, sulle cartografie, le aree sottoposte a vincolo paesaggistico.
La consultazione delle tavole grafiche e la comprensione delle norme è spesso complessa e necessita dell'ausilio di un tecnico abilitato ed esperto anche perchè la materia è di competenza regionale e quindi ogni territorio ha strumenti e metodi differenti tra loro.
Dopo avere accertato se il territorio dove andranno realizzati degli interventi edilizi è sottoposto al vincolo, si dovrà valutare se detti interventi sono compatibili con le norme previste dal piano.
La verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi è condotta, come già sopra detto, ai sensi dell’art. 146 D. Lgs. 42/04 e la durata dell’autorizzazione paesaggistica è stabilità per 5 anni a decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento.
Se la compatibilità viene garantita, l'organo competente rilascia l'autorizzazione, ovviamente solo a seguito della presentazione del progetto contenente gli elaborati grafici, i fotoinserimenti e i rendering, la relazione paesaggistica, le foto e la legittimità urbanistico edilizia della preesistenza, il tutto redatto da tecnico abilitato. La Relazione Paesaggistica è il documento più importante di tutta l'istanza, riporta l’analisi e lo studio del contesto paesaggistico oggetto delle opere di intervento, nonché la valutazione delle interazioni tra il paesaggio e il progetto.
Si possono individuare alcuni casi ricorrenti nei quali, in aree sottoposte a vincolo, è necessaria l'autorizzazione:
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Modifica del volume con demolizione e ricostruzione anche con l’eliminazione o la creazione di nuovi vani;
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Modifica della sagoma senza aumento di volume;
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Modifica dei materiali di rivestimento quali il rifacimento della facciata esterna;
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Apertura e chiusura di porte o finestre;
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Modifica del prospetto esterno;
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Realizzazione di locali tecnici, impianti tecnologici o installazione di pannelli solari;
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Realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancelli;
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Rifacimento tetto anche per la realizzazione di lucernai;
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Installazione di ascensori esterni;
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Realizzazione di canna fumaria.
Da richiedersi anche per interventi autorizzati dal Piano Casa, per l'installazione di impianti fotovoltaici o per opere infrastrutturali e per interventi urbani.