ACCORPAMENTO E FRAZIONAMENTO EDILIZIO DI IMMOBILI

Prima dell’avvento del Decreto Sblocca Italia n. 133/2014, i lavori di FRAZIONAMENTO ed ACCORPAMENTO di immobili, erano considerati a tutti gli effetti degli interventi di ristrutturazione edilizia pesante, ovvero opere interne per l’apertura di comunicazioni tra unità immobiliari distinte, o al contrario, creazione di tramezzi e divisioni per ricavare da un appartamento più unità abitative, con i connessi lavori per spostare o modificare gli impianti termici, idrici e quant’altro. Era quindi obbligatorio il rilascio del Permesso di Costruire ed il pagamento al Comune dei relativi oneri.

Con tale Decreto invece, come dettato dall’Art. 3, comma 1, lettera b, del D.P.R. 380/2001, i lavori di frazionamento ed accorpamento di immobili sono stati “declassati” quali interventi di manutenzione straordinaria, pertanto ad oggi, per iniziare detti lavori di frazionamento o di accorpamento delle unità immobiliari, è sufficiente una comunicazione di inizio lavori asseverata, nota come CILA.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, quali frazionamenti ed accorpamenti di immobili, sono realizzabili mediante CILA, da trasmettere all’amministrazione comunale di riferimento o allo Sportello Unico dell’edilizia del Comune di riferimento. L’istruttoria pertanto è costituita da una relazione tecnica corredata dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa, né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori siano conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

Per non incorrere in sanzioni amministrative la comunicazione deve essere presentata prima dell’effettivo inizio dei lavori, in alternativa è possibile presentare una Tardiva CILA o una CILA in Sanatoria.

La nostra prestazione professionale prevede il sopralluogo nell’immobile oggetto di intervento, il rilievo dello stesso e la restituzione in CAD di pianta e sezione, la redazione degli elaborati grafici con ante/post/sovrapposizione di demolizione ricostruzione, compreso inquadramento dell’intervento e stralci urbanistici, redazione di relazione tecnica asseverata, compilazione di tutta la modulistica di presentazione della pratica, nonché il protocollo di tutta la documentazione allo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di competenza.

Il tempo di elaborazione e consegna, a partire dalla data del sopralluogo, è compreso in due settimane lavorative, a patto che sia presente tutta la documentazione dell’immobile, necessaria allo sviluppo della pratica amministrativa, in possesso del proprietario.