CILA TARDIVA

Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Tardiva

Procedura amministrativa, che in tema urbanistico, rappresenta un titolo necessario per gli interventi riconducibili nell’ambito della manutenzione straordinaria e serve per sanare quegli interventi edilizi di manutenzione straordinaria per i quali non è stata richiesta la CILA, come definito dall’art. 6 del D.P.R. 380/01 al comma 7. E’ possibile regolarizzare le opere di manutenzione straordinaria mediante CILA tardiva solo nel caso in cui esse siano ancora in corso di esecuzione, siano conformi agli strumenti urbanistici e rispettino i requisiti igienico-sanitari del Comune di competenza. L’unica differenza con la CILA in sanatoria consiste nel diverso corrispettivo della sanzione da versare all’ente comunale di competenza.

Interventi di manutenzione straordinaria sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire anche parti strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purchè non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui sopra (art. 3 – comma 1 – lettera b – D.P.R. 380/01) ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio;

e-bis) modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio di impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa.

La CILA tardiva si trasmette all’amministrazione comunale di riferimento quando le opere sono ancora in corso di esecuzione e si presenta allo Sportello Unico dell’edilizia del Comune di riferimento. L’istruttoria è costituita da una relazione tecnica corredata dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa, né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori siano conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. La CILA tardiva, in quanto tale, prevede il pagamento di sanzioni amministrative presso l’ente comunale di competenza.

La nostra prestazione professionale prevede il sopralluogo nell’immobile oggetto di intervento, il rilievo dello stesso e la restituzione in CAD di pianta e sezione, la redazione degli elaborati grafici con ante/post/sovrapposizione di demolizione ricostruzione, compreso inquadramento dell’intervento e stralci urbanistici, redazione di relazione tecnica asseverata, compilazione di tutta la modulistica di presentazione della pratica, nonché il protocollo di tutta la documentazione allo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di competenza.

Il tempo di elaborazione e consegna, a partire dalla data del sopralluogo, è compreso in due settimane lavorative, a patto che sia presente tutta la documentazione dell’immobile, necessaria allo sviluppo della pratica amministrativa, in possesso del proprietario.