NULLA OSTA ARCHEOLOGICO

Ai fini dell'imposizione del vincolo archeologico, non è necessario che siano stati riportati alla luce tutti i reperti, basta infatti che essi siano rinvenuti soltanto in alcuni terreni, pertanto una volta che su un'area è imposto il vincolo archeologico, la Soprintendenza ben può valutare se la realizzazione di un piano o di un progetto di un'opera singola, abbia un impatto visivo o territoriale, talmente significativo da alterare lo stato dei luoghi, non occorrendo, sotto tale aspetto, la prova che sull'area insistano effettivamente ruderi o reperti delle vestigia del passato.

Ai fini della tutela vincolistica sui beni archeologici, l'effettiva esistenza delle cose da tutelare può essere anche per presunzione ed è ininfluente che i materiali oggetto di tutela siano portati alla luce o siano ancora interrati, essendo sufficiente che il complesso archeologico risulti adeguatamente definito e che il vincolo archeologico appaia adeguato alla finalità di pubblico interesse al quale è preordinato.

L'esistenza di un vincolo storico-architettonico giustifica una tutela più intensa del bene e dunque, nell'esercizio della discrezionalità che è propria dell'Amministrazione preposta alla sua tutela, la necessità di un vero e proprio progetto di restauro che conservi e recuperi l'identità originaria del bene, in luogo di un mero intervento di manutenzione straordinaria dell'esistente.

Lo stato di parziale distruzione o di cattiva manutenzione o conservazione di un bene non osta alla dichiarazione di interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico.

La violazione che giustifica l'ordine della Soprintendenza di non proseguire i lavori su un immobile vincolato deve essere tale da recare concreto ed immediato pregiudizio all'interesse culturale oggetto di tutela, deve trattarsi di violazioni qualitativamente e quantitativamente rilevanti, pregiudizievoli in via immediata per l'interesse culturale e tali da non consentire una loro regolarizzazione nelle more della esecuzione di altre opere afferenti l'intervento, pertanto nessuna attività può essere intrapresa in contrasto con il vincolo monumentale.

In tema di tutela delle cose d'interesse artistico o storico, la necessità della previa autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo si riferisce alle “opere di qualunque genere”, comprendendo con tale espressione qualsiasi intervento, anche se di limitata entità, che si presenti potenzialmente idoneo ad arrecare pregiudizio all'interesse tutelato dal vincolo.

L'imposizione di vincolo storico-artistico ai sensi della legge n. 1089/1939 costituisce un'attività della Pubblica Amministrazione, caratterizzata da ampia discrezionalità, infatti la tutela dei beni culturali immobili riguarda non visuali ma cose, in genere manufatti, cioè realizzazioni dell'uomo, che a seconda dei casi sono, o inserti totalmente innovativi quali edifici, ovvero dati di natura oggetto di cure e adattamenti umani, anch'essi caratterizzazioni particolari dello spirito e dell'ingegno, quali parchi e giardini, per cui il fatto che la componente naturalistica rimanga quantitativamente dominante non rileva ad escludere i relativi vincoli, perché ciò che conta per questa qualificazione è l'intervento creativo umano che li origina, li modella, li condiziona e li guida.

Il vincolo paesaggistico ed il vincolo archeologico possono coesistere.

Il provvedimento d'imposizione di un vincolo storico, artistico, archeologico deve indicare con precisione il bene oggetto del vincolo e, se indiretto, le cose in funzione delle quali il vincolo è imposto, il rapporto di complementarietà fra le misure limitative e il fine pubblico perseguito, nonché le ragioni di adozione della misura limitativa.