APE – ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

L' APE, ovvero l’attestato di prestazione energetica, chiamato ACE prima delle modifiche del Decreto 63/2013, è un documento che sintetizza le prestazioni energetiche di un edificio, un vero strumento di controllo in grado di riassumere dette prestazioni, con una scala da A a G. Definisce quindi, sia in fase di progetto che dopo la costruzione, il valore del consumo per la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento, raffrescamento ed illuminazione artificiale, seguendo quanto dettato dalla Legge sulla certificazione energetica, ovvero il D. Lgs. 192/2005.

L'Attestato di Prestazione Energetica, detto APE, non va confuso con l'Attestato di Qualificazione Energetica, detto AQE.

I casi in cui bisogna affidare l’incarico di redigere un APE sono diversi e spesso poco chiari, perché oggetto di numerose modifiche normative nel corso degli ultimi anni, ma comunque i principali sono i seguenti:

  • Compravendita e/o trasferimento a titolo oneroso, quali rogiti, permute, etc;

  • Donazione e/o trasferimento a titolo gratuito;

  • Affitto di edifici o di singole unità immobiliari;

  • Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari;

  • Edifici di nuova costruzione al termine dei lavori;

  • Ristrutturazione importante quando i lavori insistono su oltre il 20% della superficie dell’involucro dell’intero edificio;

  • Edifici pubblici ed aperti al pubblico;

  • Per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici.

Tutti i casi in cui non bisogna dotare l’immobile di un APE sono individuati dall’art. 3, comma 3 del D. Lgs. 192/2005 e richiamati anche dall’appendice A del DM 26.06.2015.

L'APE viene redatto da un "soggetto accreditato" chiamato certificatore energetico, la cui formazione, supervisione ed accreditamento viene gestita direttamente dalle Regioni con apposite leggi locali o semplicemente a mezzo dalla legge nazionale vigente, ovvero il D. Lgs. 192/05.

Le sanzioni in caso di mancata redazione dell'APE sono alte e differenti a seconda che le responsabilità siano del progettista, punito con una sanzione dal 30% al 70% della parcella, del direttore dei lavori, la cui multa può raggiungere il 50% della parcella, o del costruttore, sanzionabile fino a 30.000 euro di multa.