SCIA PER AVVIAMENTO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ovvero la SCIA relativa all’avviamento delle attività produttive, è la dichiarazione che consente di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva artigianale, commerciale o industriale, senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti

La SCIA sostituisce ogni atto autorizzativo, licenza, concessione, permesso o nulla osta, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipende esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale.

La SCIA, trasmessa al SUAP, produce infatti effetti immediati e l’attività può essere iniziata immediatamente dopo aver ottenuto dallo sportello telematico la ricevuta di presentazione. In caso di attività produttive è previsto l'obbligo di invio telematico che definisce e disciplina la SCIA quale procedimento automatizzato.
Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi, da parte degli uffici ed degli enti competenti, la SCIA deve essere corredata delle prescritte dichiarazioni sostitutive, di autocertificazioni e di atti di notorietà, da attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati quali il possesso del titolo e dei requisiti morali e professionali, la relazione tecnica asseverata completa degli allegati grafici ed eventuale allegato sanitario ove richiesto.

A seguito della trasmissione della pratica per via telematica, l’Amministrazione Pubblica che la riceve, ha tempo 60 giorni per la verifica della sussistenza o meno dei requisiti. In caso di esito negativo, l’Amministrazione provvede alla sospensione  dell'attività e se necessario a sanzionare l'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci, a meno che, ove ciò sia possibile, si provveda a conformare l’attività alla normativa vigente, su invito specifico dell’Amministrazione, entro un termine che verrà stabilito a seconda della complessità dei procedimenti, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

Non sarà possibile utilizzare tale procedura telematica per determinati tipi di attività, quali ad esempio intermediazioni finanziarie, o ad attività sottoposte a vincoli ambientali, paesaggistici o legate ad attività che riguardano la pubblica sicurezza o l’immigrazione.