PSC – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Il piano di sicurezza e coordinamento, noto come PSC, é costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV. Il PSC é inoltre corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’allegato XV. Quanto sopra espresso viene indicato nell’art. 100, comma 1, del D.Lgs. 81/2008.

Dal titolo IV del D. Lgs. 81/08, si ricava che il piano di sicurezza e di coordinamento deve essere redatto nei seguenti casi:

  • Cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea e anche nel caso che il committente coincida con l’impresa esecutrice, compresi i cantieri per lavori privati soggetti a permesso di costruire di qualunque importo e per lavori privati non soggetti a permesso di costruire d’importo ≥ 100.000 €;

  • Cantieri per lavori privati d’importo < 100.000 € non soggetti a permesso di costruire ed in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea e anche nel caso che il committente coincida con l’impresa esecutrice;

  • Cantieri in cui inizialmente si è prevista la presenza di una sola impresa, ma in cui, a lavori in corso, le imprese sono diventate due o più.

Il PSC deve essere redatto, a seconda dei casi, dal CSP o dal CSE.