PERIZIE ASSEVERATE E GIURATE

La Perizia si definisce asseverata quando il Perito abilitato, ovvero il tecnico iscritto al proprio Albo professionale, sottoscrive la propria perizia confermandone la certezza dei contenuti “sotto la propria personale responsabilità ” e attestandone, con un’apposita dichiarazione riportata nella perizia stessa, la veridicità. Il tecnico risponde, così, penalmente per eventuali falsi ideologici, oltre che materiali, in essa contenuti.

La Perizia si definisce giurata o Perizia asseverata con giuramento quando la stessa, oltre alla sottoscrizione del professionista che assevera la veridicità del contenuto, riporta in calce una formula di giuramento di “aver bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità”, reso dal Perito medesimo dinnanzi al Cancelliere di un ufficio giudiziario, compreso quello del Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 5 del R.D. n. 1366/22, o dinanzi ad un notaio, ai sensi dell’art. 1, comma 1, punto 4, del R.D. n. 1666/37.