L’APPALTATORE

L’appaltatore deve garantire l’esecuzione dei lavori a norma di contratto ed assicurare la propria presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto, sino al collaudo delle opere. L’appaltatore può essere sostituito da un suo rappresentante, che deve essere fornito dei necessari requisiti di idoneità tecnici e morali e deve essere nominato, con atto pubblico, depositato presso la Stazione appaltante e comunicato dalla stessa al Direttore dei Lavori.

L’Amministrazione o Ente appaltante, con adeguata motivazione, può esigere il cambiamento immediato del rappresentante ed, in linea generale, l’appaltatore non dovrebbe poter contestare le motivazioni addotte dall’Amministrazione stessa.

L’appaltatore è sempre responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, inoltre lo stesso appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’impresa o dalla negligenza della direzione e del personale di cantiere e risponde nei confronti dell’amministrazione committente, per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.

L’appaltatore deve poi osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.