COMPITI E RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE LAVORI

Il Direttore dei lavori ha la responsabilità di verificare che le opere descritte nel capitolato di appalto/contratto vengano correttamente eseguite, conformemente allo stesso, da parte dell'impresa appaltatrice esecutrice delle opere. In particolare:

  • Si preoccupa che i lavori vengano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al capitolato/contratto/progetto;

  • Ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base sia del controllo quantitativo che qualitativo, sia degli accertamenti ufficiali delle relative caratteristiche meccaniche, così come previsto dall’art. 3, comma 2 della Legge n. 1086/1971, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all’art. 21 della predetta Legge;

  • Verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

  • Emette ordini di servizio all'impresa nei casi in cui vi siano delle varianti in corso d'opera rispetto a quanto previsto dal capitolato/contratto;

  • Effettua la verifica delle opere, sia durante l'esecuzione dei lavori, sia al termine degli stessi, disponendo, attraverso gli ordini di servizio, l'eliminazione di eventuali vizi e difetti, nonché il rifacimento di opere  non conformi al capitolato/contratto.

Il Direttore dei lavori, nominato dal committente, ne assume la rappresentanza in ambito strettamente tecnico, vigila sulla buona esecuzione e sulla corrispondenza delle opere alle norme contrattuali, costituisce l’interlocutore esclusivo per l’appaltatore, relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto e si sincera che i lavori vengano sempre svolti a regola d’arte e conformemente al progetto e al relativo capitolato.

Tale figura non è da confondere con quella del Direttore di cantiere, che controlla ed organizza le attività da svolgersi in cantiere, come dipendente dell'impresa di costruzioni.