CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI – CPI

Il Certificato di Prevenzione Incendi, noto come CPI, è un attestato che certifica il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Rilasciato dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco deve essere necessariamente richiesto da un Tecnico abilitato.

L’elenco delle attività soggette a CPI è contenuto nel D.P.R 151/2011, riguardante appunto lo schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi e le nuove tabelle di classificazione. Tale regolamento suddivide le attività in tre categorie di rischio, A, B e C, individuate in ragione della gravità di rischio, della dimensione o del grado di complessità che contraddistingue l’attività.

Per ottenere le autorizzazioni antincendio, per tutte le attività e per tutte le categorie di rischio, è necessario elaborare un progetto antincendio e, a seconda della categoria di appartenenza, il progetto può richiedere o meno l’ approvazione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Appartengono alla categoria A tutte le attività a basso rischio, contraddistinte da un limitato livello di complessità, pertanto per le attività che rientrano in questa categoria è stata eliminata l’approvazione del progetto da parte del Comando dei Vigili del Fuoco e l’attività stessa può iniziare, previa presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, redatta da un professionista iscritto agli elenchi della Legge 818/84. Entro 60 giorni il Comando può uscire a campione per effettuare i controlli.

Appartengono alla categoria B tutte le attività a medio rischio, caratterizzate da un maggiore livello di complessità rispetto alla categoria precedente. In questo caso è necessario depositare il progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che valuterà la conformità dei progetti rispetto ai criteri di sicurezza antincendio ed, entro 60 giorni, si pronuncerà sull’esito della pratica.

L’attività può poi iniziare, previa presentazione di SCIA ed, entro 60 giorni, il Comando può uscire a campione per effettuare i controlli.

Appartengono alla categoria C tutte le attività altamente complesse. In questo caso è necessario depositare il progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che ne valuterà la conformità rispetto ai criteri di sicurezza antincendio e, entro 60 giorni, si pronuncerà sull’esito della pratica. A seguito dell’approvazione, si procederà con le eventuali modifiche richieste e successivamente si depositerà la SCIA. Entro 60 giorni il Comando effettuerà il sopralluogo. In caso di carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio dell’attività, entro lo stesso termine, il Comando adotterà provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti, ad eccezione dei casi in cui l’interessato provveda a conformare l’attività alla normativa antincendio entro un termine di 45 giorni.

Per l’ottenimento del il Certificato di Prevenzione Incendi si procede effettuando un sopralluogo da parte del professionista abilitato sull’immobile oggetto della richiesta, con la redazione del progetto antincendio o del progetto di adeguamento antincendio per attività esistenti, con l’elaborazione della relazione tecnica ed infine con la consegna presso il competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per la richiesta del parere di conformità. Successivamente al rilascio del parere favorevole, da parte dei Vigili del Fuoco,  si procede con la redazione delle certificazioni REI di tutti i materiali impiegati nella costruzione e con l’espletamento di tutte le pratiche necessarie per la richiesta di sopralluogo ai Vigili del Fuoco, finalizzata al rilascio del CPI.

Il DPR 151/2011 stabilisce che il certificato di prevenzione incendi ha un periodo di validità, variabile in funzione dell'attività, è pertanto soggetto a rinnovo periodico.