CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

Il CERTIFICATO DI AGIBILITA’, previsto dall’Art.24 del Testo Unico dell’Edilizia, D.P.R. 380/2001, attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

La richiesta per il rilascio del certificato di agibilità deve essere presentata entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, come dettato dall’Art. 25, comma 1 del D.P.R. 380/2001, dal soggetto intestatario del titolo abilitativo, presso il Comune di competenza territoriale.

Detto certificato viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento agli interventi di nuova costruzione, alle ricostruzioni o sopraelevazioni totali o parziali e agli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

Lo Sportello Unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, il nominativo del Responsabile del Procedimento ed entro trenta giorni, lo stesso, previa eventuale ispezione nell’edificio, rilascia il certificato di agibilità solo dopo aver verificato la documentazione di cui all’Art. 25, comma 3, lettere a/b/c/d, del D.P.R. 380/2001. Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere ASL, altrimenti in caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio-assenzo è di sessanta giorni.

Ove l'interessato non proponga domanda per la richiesta di agibilità, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui all’Art. 25, comma 3, lettere a/b e d, e all'Art. 5, comma 3, lettera a del D.P.R. 380/2001, presenta la dichiarazione del Direttore dei Lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla documentazione prevista dall’Art. 25, comma 5-bis, lettere a e b del D.P.R. 380/2001 e dall'art. 30, comma 1, lettera h, della legge n. 98 del 2013 – Decreto del Fare.

Il certificato di agibilità può essere richiesto anche per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni, oppure per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

La nostra prestazione professionale prevede il reperimento di tutta la documentazione necessaria allo sviluppo della richiesta, come dettato dall’Art. 25 del D.P.R. 380/2001, sino al protocollo presso l’ufficio tecnico del Comune di competenza territoriale.

Il tempo di elaborazione e consegna è compreso in due settimane lavorative, a patto che sia presente tutta la documentazione dell’immobile, necessaria allo sviluppo della pratica amministrativa, in possesso del proprietario.