CERTIFICATI DI IDONEITA’ STATICA

L'art. 35, comma 3 della L. 47/85, concernente il condono di opere abusive, prevede che alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria debba essere allegato il certificato di idoneità statica, quando le opere abusivamente eseguite abbiano un volume complessivo superiore a 450 metri cubi. Detta certificazione di idoneità statica vale quindi esclusivamente quale documento da allegare alle richieste di condono per le opere abusive e, dunque, non può essere utilizzata per le opere ancora da eseguirsi, ne consegue che il documento in questione non può assolutamente sostituire il collaudo statico. Il certificato di idoneità statica si configura quale documento, redatto da un tecnico abilitato, ai sensi dei DD.MM. 15/05/1985 e 20/09/1985, che attesta le condizioni di sicurezza delle strutture portanti di un fabbricato, secondo le norme in vigore al momento della costruzione.