BOLLO SANITARIO CE

Per l'apertura di stabilimenti industriali di produzione e/o trasformazione di alimenti di origine animale quali salumifici, gastronomie, lavorazione di prodotti ittici, laboratorio di sezionamento carni, e quanto altro è necessario acquisire uno specifico riconoscimento comunitario detto Bollo CE, ai sensi del Regolamento CE 853/04. Pertanto tutti gli operatori del settore alimentare che producono, trasformano e commercializzano prodotti di origine animale, per i quali sono previsti requisiti specifici ai sensi del Regolamento CE n. 853/2004, devono essere riconosciuti dall’Autorità sanitaria competente ai sensi dell’art. 4 dello stesso Regolamento.

Ai fini del riconoscimento, gli addetti che operano nel settore alimentare dei prodotti di origine animale, dovranno presentare domanda corredata da un’idonea documentazione, all’Autorità Sanitaria competente, comprovante il rispetto dei requisiti igienico-strutturali dei locali e delle attrezzature previste dai Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004, nonché la predisposizione delle procedure HACCP-SSOP. L’Autorità sanitaria procederà al riconoscimento secondo quanto fissato all’ art. 4, comma 3, fermo restando l’obbligatorietà della visita preventiva e del rilascio del numero di riconoscimento secondo le modalità di cui all’art. 3 del Regolamento CE n. 854/2004. Ne consegue che gli operatori del settore alimentare potranno immettere sul mercato, un prodotto di origine animale, manipolato in uno stabilimento, soggetto al riconoscimento, solo se lo stesso prodotto è stato contrassegnato da un apposito bollo sanitario.

L’iter procedurale per il rilascio del bollo sanitario CE prevede la compilazione di apposita modulistica, la redazione di relazione tecnica ed elaborati grafici, firmati e timbrati da tecnico abilitato, necessariamente contenenti la descrizione dell’edificio, del ciclo di lavorazione e dei macchinari utilizzati e una serie di autocertificazioni.