AUTORIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

L’art. 4 della Legge 300/1970 - Statuto del Lavoratori, pone il divieto dell’uso di impianti audiovisivi e di altri apparecchi che abbiano la finalità di controllo a distanza dell’attività lavorativa, ad eccezione dei casi giustificati da esigenze organizzative, produttive o di sicurezza. Da settembre 2015 le finalità del controllo a distanza dell’attività lavorativa possono essere anche per tutela e difesa del patrimonio aziendale. A tal proposito nasce l’autorizzazione all’installazione dei sistemi di videosorveglianza, ovvero la richiesta che il datore di lavoro deve presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro, prima dell’effettiva installazione.

Sono soggette alla richiesta di Autorizzazione tutte le imprese che hanno un impianto di videosorveglianza con registrazione e/o visione delle immagini.

A seguito di richiesta, la Direzione Provinciale del Lavoro, al fine del rilascio della propria autorizzazione, dovrà provvedere a svolgere un sopralluogo per verificare, in particolare, se l’angolo di ripresa delle telecamere sia o meno compatibile con il divieto sancito dall’art. 4 della Legge n. 300/1970 ed eventualmente indicherà le prescrizioni da osservare.

Si rammenta, inoltre, che gli impianti di videosorveglianza sono soggetti anche alle prescrizioni impartite dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in ambito Privacy - Provvedimento in materia di Videosorveglianza dell’8 aprile 2010. Tale norma impone alle aziende una serie di adempimenti, quali l’obbligo di esporre un informativa “minima”, l’obbligo di esporre un avviso che riporti gli elementi dell’art.13 del Codice Privacy, l’obbligo di incaricare i soggetti addetti alla visione delle immagini, ecc, mentre in caso di sistemi collegati alle forze di Polizia, occorre uno specifico cartello informativo.

Si precisa, infine, che le immagini possono essere conservate per un periodo di tempo limitato, massimo 24/48 ore e che rimane comunque inammissibile l’installazione di impianti di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all’attività lavorativa quali bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi.

Nella pratica, dunque, si tratterà di verificare se l’installazione delle telecamere sia compatibile con i principi di liceità, di necessità, di proporzionalità e di finalità sanciti dal Codice della Privacy e per ciò che riguarda, in particolare, la liceità del trattamento, se esso sia compatibile con il divieto sancito dallo Statuto dei lavoratori.

Nel caso si sia già installato un impianto di videosorveglianza bisognerà scollegare l’impianto, coprire le telecamere e svolgere al più presto tutti gli adempimenti necessari per non incorrere in sanzioni importanti.

In sintesi, per essere in regola, bisogna presentare al Dipartimento Provinciale del Lavoro, prima dell’installazione delle telecamere, quanto a seguire:

  • Istanza di autorizzazione compilata e firmata;

  • Accordo installazione impianto di videosorveglianza firmato dai dipendenti compreso nomina del responsabile del trattamento dati e personale incaricato a visionare le immagini;

  • Planimetria dei locali con segnate telecamere e angolazioni, DVR e monitor, con indicate le postazioni di lavoro e destinazioni d’uso dei locali;  

  • Relazione tecnica timbrata e firmata da tecnico abilitato con la composizione e funzionamento impianto.

La nostra prestazione professionale prevede, il sopralluogo, il rilievo e la restituzione in cad dello stesso, il reperimento di tutta la documentazione necessaria allo sviluppo della pratica, la progettazione compreso la redazione della relazione tecnica e quanto altro necessario al protocollo dell’intera pratica presso l’ufficio della Direzione Provinciale del Lavoro.

Il tempo di elaborazione e consegna, a partire dalla data del sopralluogo, è compreso in due settimane lavorative, a patto che sia presente tutta la documentazione dell’immobile, necessaria allo sviluppo della pratica amministrativa, in possesso del proprietario.